Portatori di handicap
(19 novembre 2010)
Per i portatori di handicap è stata istituita la patente di categoria “C”, che abilita direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto. Il regolamento per la patente nautica n. 146/08 in questi casi prevede che i patentati dovranno essere accompagnati a bordo da almeno un’altra persona di almeno 18 anni d’età, anche senza patente, ma idonea a svolgere le manovre per la conduzione del mezzo e a intervenire per eventuali recueri in mare. La barca utilizzata, inoltre, deve essere equipaggiata con un dispositivo elettronico in grado di consentire in caso di caduta in mare, l’individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori. L’accertamento dei requisiti fisici o psichici è demandato alle aziende sanitarie locali o a commissioni mediche locali. In relazione al tipo di handicap possono proporre termini ridotti di validità per la patente in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
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Smarrimento o distruzione della patente
(07 ottobre 2011)
Lo smarrimento, sottrazione o distruzione della patente va denunciata all’autorità di Pubblica Sicurezza che rilascia attestazione della denuncia resa. Il titolare, per ottenere il rilascio del duplicato, deve presentare al competente ufficio, oltre alla domanda, in duplice copia, l’attestazione della P.S., le ricevute comprovanti il pagamento del tributo previsto, due foto formato tessera. Copia della domanda, restituita all’interessato, gli consente di comandare unità da diporto, nei limiti dell’abilitazione posseduta, per la durata di 30 giorni.
Il duplicato della patente ha la validità del documento sostituito.
Le patenti nautiche conseguite in un Paese estero (anche se comunitario) non possono essere convertite con quelle previste dalla legge italiana. Gli stranieri e gli italiani residenti all’estero possono comandare unità da diporto di bandiera nazionale nei limiti dell’abilitazione in possesso. Tuttavia, i cittadini italiani, quando rientrano definitivamente in Italia, devono munirsi della patente nautica, non essendo più autorizzati al comando di unità da diporto con un’abilitazione estera.
Patenti deteriorate o illegibili
(07 ottobre 2011)
Le modalità per la sostituzione di patenti deteriorate o illeggibili seguono la stessa procedura della convalida, con l’aggiunta di due foto, di una marca da bollo e del pagamento dello stampato di patente. Il duplicato ha la stessa del documento sostituito, che viene ritirato e annullato.