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Studio Spidalieri

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Blog del dottore commercialista e revisore contabile di Termoli Giuseppe Spidalieri iscritto all'Ordine di Larino - Campobasso - Molise. Gli argomenti trattati riguardano fisco, imposte, tributi, tasse, imposte dirette, indirette, iva, accise, bollo, ici, tosap, ire, ires, dottori commercialisti.
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Nell'anagrafe tributaria i dati delle utenze telefonicheLink esterno che verrà aperto in una nuova finestra (20 aprile 2012)
Aggiornate le specifiche tecniche per le comunicazioni all’Anagrafe tributaria dei dati sui contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare delle utenze domestiche e ad uso pubblico (articolo 6, comma 1, lettera g-ter Dpr 605/1973). La novità arriva con un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 18 aprile, che prevede, fra l’altro, l’obbligo della comunicazione negativa e la possibilità di sostituire un file inviato, migliorando, così, i flussi di trasmissione e il controllo sulla qualità dei dati.I nuovi tracciati dovranno contenere le informazioni relative alle utenze esistenti, ai consumi fatturati e al credito del traffico telefonico sia ad uso pubblico sia domestico. Prima, invece, erano richiesti solo i dati dell’area “business”. Le altre novità, come accennato, sono l’obbligo di comunicazione negativa in assenza di dati da trasmettere per l’anno di riferimento e la possibilità di inviare una comunicazione sostitutiva una volta che sia decorso il termine utile per l’annullamento, cioé dopo 30 giorni dalla ricezione del primo file. Le comunicazioni relative all’anno 2011 vanno inviate entro il 30 settembre 2012. A partire dal 2012, invece, le comunicazioni dell’anno precedente vanno presentate entro il 30 aprile. L’invio è effettuato tramite il servizio telematico Entratel.La segretezza dei dati trasmessi è garantita da un sistema di autorizzazione per gli accessi che possono essere eseguiti solo in caso di controlli fiscali. Nel caso in cui il file sia stato scartato (ad esempio, per mancato riconoscimento del codice di autenticazione per Entratel o del soggetto tenuto all’invio) va ripresentato entro trenta giorni. L’Agenzia delle Entrate fornirà la ricevuta contenuta in un file con data e ora di ricezione, numero identificativo, protocollo, numero delle comunicazioni riportate nel file. Fonte: Patrizia De Juliis da nuovofiscooggi.it      Tag: 

Omessa dichiarazione: è responsabile sempre il contribuenteLink esterno che verrà aperto in una nuova finestra (15 maggio 2012)
Il contribuente risponde del reato di omessa dichiarazione dei redditi o Iva, anche nel caso in cui l’omissione sia imputabile al comportamento negligente del professionista (nello specifico, commercialista).Questo il principio ribadito dalla terza sezione penale della Cassazione nella pronuncia 16958 dell’8 maggio. I fattiUn contribuente impugna in Cassazione la sentenza emessa dalla Corte d’appello capitolina che, nel confermare la sentenza di primo grado, lo aveva condannato per il reato di omessa dichiarazione Iva, anni 2002 e 2003, ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs 74/2000 che, nella versione in vigore dal 17 settembre 2011, testualmente dispone: “È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro trentamila”.Nello specifico, il ricorrente lamenta la violazione di tale norma in quanto, a suo dire, non ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi del reato contestatogli. In ordine al requisito soggettivo, infatti, l’omessa trasmissione della dichiarazione Iva all’Amministrazione finanziaria era da imputarsi alla colpa/negligenza del commercialista incaricato (peraltro, depositario della contabilità sociale). In altri termini, il comportamento del contribuente non era finalizzato all’evasione di imposta.Con riferimento all’elemento oggettivo, invece, non era stato accertato il superamento della soglia di punibilità, pari a 77.468,53 euro per ogni anno d’imposta, prevista dall’articolo 5 del Dlgs 74/2000, vigente ratione temporis. La decisioneSecondo i magistrati di legittimità il ricorso è infondato, atteso che i giudici di merito – attraverso un esame analitico ed esaustivo della documentazione processuale – hanno correttamente motivato in ordine agli elementi integranti la fattispecie delittuosa.Infatti, per un verso, il contribuente – nella sua qualità di rappresentante legale di una Srl – aveva omesso di presentare la prescritta dichiarazione Iva per gli anni 2002 e 2003, con relativa evasione d’imposta per importi ben superiori al limite previsto dalla legge, dall’altro, non assume rilievo, al fine di escludere l’elemento soggettivo della fattispecie delittuosa in parola, la circostanza che la mancata presentazione fosse imputabile a responsabilità esclusiva del commercialista. A questo riguardo, la Cassazione ribadisce che “…l’affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate…ai sensi dell’art. 3, comma 8, d.P.R. n. 322/1988, come modificato dal d.P.R. n. 435/2001 – non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto…[conforme Sez. III n. 9163 del 29/10/2009 (depositata 08/03/2010)…”. OsservazioniLa pronuncia in esame affronta una questione assai delicata e di stretta attualità, ossia il rapporto tra contribuente e professionista incaricato – disciplinato dalle norme codicistiche – nell’ambito delle violazioni connesse alla mancata presentazione della dichiarazione fiscale e dal mancato versamento delle relative imposte.In generale, a seguito del conferimento dell’incarico, si instaura tra il professionista e il cliente un rapporto che attribuisce a quest’ultimo la pretesa di esigere lo svolgimento della specifica attività oggetto del contratto. Ne deriva che il consulente fiscale ha nei confronti del proprio cliente una responsabilità di natura contrattuale che determina, in caso di inadempimento, l’obbligo da parte del consulente di risarcire i danni subìti dal cliente. Al riguardo, in dottrina e giurisprudenza, si è soliti distinguere le prestazioni contrattuali tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, intendendo, per le prime, quelle in cui il prestatore d’opera si impegna a fornire un risultato specifico e oggettivamente determinato, per le seconde, invece, quelle in cui questi si impegna semplicemente a una attività diligente in vista del risultato stesso (che potrebbe anche non essere conseguito).Ovviamente, la diversa natura della prestazione incide sul grado di responsabilità che è, evidentemente, maggiore nell’ipotesi di obbligazione di risultato, nella quale il debitore, per essere considerato adempiente, deve provare l’attuazione completa dell’obbligazione e non solamente la sua diligente esecuzione. Nell’ambito delle attività professionali cosiddette intellettuali, l’obbligazione deve considerarsi come obbligazione di mezzi, in quanto, con l’assunzione dell’incarico, il professionista si impegna a prestare l’opera intellettuale solo al fine di raggiungere il risultato sperato ma non a conseguirlo.Nel caso del commercialista, tuttavia, sebbene l’impegno a predisporre una dichiarazione dei redditi configura, senza dubbio, un’obbligazione di mezzi e, quindi, l’inadempimento del professionista dovrà essere valutato alla stregua del dovere di diligenza (e non dal mancato raggiungimento del risultato utile, cioè evitare atti impositivi tributari, in tal senso, cfr Tribunale di Genova, sentenza 80000 del 20 gennaio 2012, secondo cui “L’invio di una cartella esattoriale non è sempre sintomo inequivocabile di un inadempimento professionale del commercialista incaricato dalla società destinataria dell’atto di tenere la contabilità. Infatti, non è escluso che una società, sia pure assistita da un commercialista diligente, possa essere destinataria di pretese tributarie da parte dell’Amministrazione Finanziaria”), lo stesso non vale per l’attività di trasmissione telematica della dichiarazione che, per i suoi caratteri meramente materiali, raffigura un’obbligazione di risultato. In quest’ultima ipotesi, peraltro argomento della sentenza in esame, il contribuente, quantunque responsabile in prima persona innanzi all’Amministrazione finanziaria, potrà agire, in via civilistica, nei confronti del commercialista negligente per il risarcimento danni. A tal riguardo, la Cassazione, nel confermare la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali a carico del consulente, ha precisato – in una fattispecie in cui un contribuente aveva proposto domanda di risarcimento danni nei confronti del proprio commercialista in quanto quest’ultimo aveva esposto in dichiarazione costi non documentati o non di competenza da cui era scaturito un accertamento fiscale – che è “…preciso obbligo di diligenza del professionista non appostare costi privi di documentazione o non inerenti all’anno della dichiarazione”, con la conseguenza che il commercialista “…avrebbe dovuto escludere i costi dalla dichiarazione dei redditi, qualora il cliente non avesse provveduto a fornire la relativa documentazione” (Cassazione, sentenza 9916 del 2010). Fonte. Marco Denaro da nuovofiscooggi.it      Tag: 

Il report sulle entrate fiscali mondiali del 1 trimestre 2012Link esterno che verrà aperto in una nuova finestra (16 maggio 2012)
L'Irlanda cresce a ritmi sostenuti mentre la Germania e la Francia a ritmi moderati. Segnali negativi, invece, per Spagna, Portogallo e Regno Unito. Sono le due indicazioni di rilievo che emergono dalla lettura dei dati sulle entrate tributarie internazionali relative a Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna, pubblicati oggi dal Dipartimento delle Finanze nel tradizionale bollettino periodico e relativi al primo trimestre 2012. L'andamento del gettito nei Paesi considerati, evidenzia poi il Rapporto, “riflette i segnali negativi legati al peggioramento del ciclo economico nelle principali economie europeee”. Un fatto questo, ricorda il documento, “in parte causato dalla prosecuzione della crisi sui debiti sovrani e dalle tensioni sul credito”.Il dato tendenziale a livello generaleCorrisponde a più di 22 punti percentuali la forbice di variazione che divide la Spagna, il Paese con la minore crescita (-5,9%) e quello con la crescita più elevata (Irlanda, +16,2%). Rispettivamente al primo posto si classifica, per ritmi di crescita robusta, l’Irlanda con un +16,2%, seguita, rispettivamente al secondo posto e al terzo posto, per ritmi di crescita più moderati, dalla  Germania con un +6,1% e dala Francia (+3%). Negativi invece i risultati esibiti in sequenza dalla Spagna con un -5,9%, Portogallo (- 5,8%) e Regno Unito (- 0,2%). L’Irlanda presenta il tasso di variazione più elevato (+16,2%) anche se in flessione rispetto al dato di gennaio (-0,8%) e una contrazione maggiore rispetto a febbraio (-5,6%). La Francia, rispetto a gennaio (-5%) e febbraio (-7,2%) appare in consistente flessione mentre la Spagna, pur avendo registrato, nel periodo gennaio-marzo 2011, un tasso di variazione tendenziale più basso (-5,9%) mostra un netto recupero rispetto ai dati di febbraio (-8,4%) e gennaio (-12,9%).Il dato relativo all’IvaIl dato generale indicato nel bollettino è la forte oscillazione del tasso di variazione dell’Iva che va dal -9,1% della Spagna al +5,8% dell'Irlanda con una forbice di 14,9 punti percentuali.  In linea generale, rileva il documento, tutti i Paesi presi in considerazione presentano tassi di variazione tendenziali positivi con alcune eccezioni. In particolare la Spagna e il Portogallo, tra gli Stati aderenti all’area dell’euro, presentano, nel periodo di riferimento, tassi di variazione negativi con un -9,1% e un -3,2%. Moderati tassi di crescita  per Irlanda (+5,8%), Regno Unito (+3,9%), Germania (+3,3%) e Francia (+3,1%). Riguardo alla Spagna poi il tasso di variazione del gettito, pari a -9,1% rispetto al -63,4% di gennaio, è superiore a 54 punti percentuali. Un dato questo su cui hanno pesato le differenti scadenze di versamento rispetto al 2011 e l’elevato gettito registrato a gennaio dello scorso anno (+56,4%).La Francia: imposta sul reddito e Iva tra i protagonistiImposta sul reddito e sul valore aggiunto sono i due protagonisti del maggior gettito conseguito. La prima ha contribuito per 17 miliardi di euro mentre la seconda per 33,1 miliardi di euro. Nel primo trimestre  le entrate tributarie, al netto di rimborsi e sgravi, hanno raggiunto la quota di 65,6 miliardi di euro contro i 63,7 dello stesso periodo del 2011.La Germania: in crescita le entrate tributarieIn crescita le entrate tributarie del mese di marzo (+7,2%) che porta a un risultato complessivo registrato nel trimestre superiore a quello  dello scorso anno (+6,1%). Dal confronto con il periodo 2010-2011 emerge, secondo il documento, nel periodo 2012-11 una flessione del ritmo di crescita delle entrate causato dall'indebolimento generale. Due i dati di rilievo evidenziati nel trimestre: la crescita del gettito dell'imposta sui salari (+5%) e dell'imposta sulle società (+120,1%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A marzo entrate Iva in aumento rispetto al 2011 (+3,1%) con riferimento al prelievo dell'imposta sulle importazioni (12,5%).Irlanda: in pole imposte sui redditi e societàNel primo trimestre dell'anno il gettito tributario ha raggiunto quota 8,7 miliardi di euro con un incremento tendenziale di 1,2 miliardi (+16,2%). Il confronto con il primo trimestre dello scorso anno evidenzia una crescita di tutte le voci d'imposta. In particolare l'imposta sui redditi aumenta del 25,8%  (740 milioni di euro) seguita dall'incremento di gettito (250 milioni di euro) dell'imposta sulle società che il Rapporto attribuisce a disallineamenti contabili e a minori rimborsi erogati. In forte ripresa poi nel trimestre le entrate Iva (+5,8%). Portogallo: flessione per imposte dirette e indiretteDiminuiscono del 5,8% le entrate tributarie nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2011. Una flessione significativa è stata registrata nel settore delle imposte dirette (-5,4%) e in quelle indirette  (-6,1%). Sul risultato hanno influito: la contrazione registrata, rispetto allo stesso periodo del 2011, dell’imposta sui redditi delle società (-27,6%) anche se in recupero rispetto al – 46,2% registrato in febbraio; la riduzione delle imposte indirette (-6,1%) che scontano l’andamento negativo dell’Iva (-3,2%) su cui ha pesato la flessione del gettito lordo (-1,9%), l’andamento negativo dell’imposta sulle auto (-47,5%) e dell’imposta sui prodotti petroliferi (-6,9%). In leggera ripresa, rispetto allo stesso periodo del 2011, con un +1,2%, l’imposta sui redditi delle persone fisiche.La Spagna: calo delle entrate ma segnali di recuperoNuova flessione delle entrate nel trimestre (-5,9%) ma in recupero di 2,5 punti percentuali rispetto all'ultimo valore registrato in febbraio (-8,4%). Negativo risulta ancora il gettito lordo (-2,4%) anche se a marzo sono stati evidenziati i primi segnali di una variazione positiva (+1,9) connessi agli effetti delle misure di risanamento messe in atto dal governo. Le entrate Iva segnano nel trimestre di riferimento una contrazione significativa (-9,1%) anche se in recupero rispetto al dato di febbraio (-9.8%). Particolarmente negativa risulta poi l'Iva delle Pmi rispetto allo stesso periodo del 2011 (-9,1%) mentre meno accentuata è la flessione dell'imposta da importazioni (-4,6%) e quella versata dalle grandi imprese (-3,3%).   Fonte: Gianluca Di Muro da nuovofiscooggi.it      Tag: